Regolamento›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 1 ott 1924
I posti di ruolo di professore assegnati alle singole Facoltà e Scuole si considerano disponibili, agli effetti dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, dalla decorrenza del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo.
Le Facoltà e Scuole non possono adottare deliberazioni circa il modo di provvedere stabilmente a posti di professore disponibili, se non siano trascorsi venti giorni dalla vacanza dei posti stessi, determinata a norma del comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-24