RegolamentoCapo III

Art. 22

In vigore dal 1 ott 1924
Una commissione, costituita di tre professori designati dal Consiglio della Scuola d'ingegneria e di tre professori designati dal Consiglio della Facoltà e presieduta dal Direttore della Scuola, farà le proposte concernenti i singoli insegnamenti propedeutici, stabilirà il modo di coordinare i programmi di insegnamento, le modalità per l'intervento di una rappresentanza del Consiglio della Scuola alle adunanze della Facoltà nelle quali si tratta di provvedere a cattedre dei predetti insegnamenti e la ripartizione tra Facoltà e Scuola delle tasse e sopratasse pagate dagli alunni del primo biennio. Le proposte di tale commissione saranno sottoposte all'approvazione del Senato accademico dell'Università e del Consiglio della Scuola, uditi, per l'Università, il Consiglio d'amministrazione e la Facoltà di scienze, e per la Scuola, il Consiglio di amministrazione, e verranno inserite negli statuti dell'Università e della Scuola d'ingegneria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-22

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Art. 22 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo