Regolamento›Capo II
Art. 18
In vigore dal 1 ott 1924
Per la validità delle adunanze del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di Facoltà o Scuola, del Collegio generale dei professori, è necessario:
1) che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi;
2) che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, por determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano giustificata la loro assenza.
Per le adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nei predetti Consigli nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I verbali del Consiglio di amministrazione devono essere comunicati, ad ogni richiesta, agli Enti interessati.
Storico versioni
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