Regolamento›Capo II
Art. 15
In vigore dal 1 ott 1924
Il Consiglio di amministrazione:
1) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;
2) provvede agli stanziamenti per spese di personale o di materiale a norma dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102;
3) determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Università o Istituto superiore e per quelli particolari delle varie Facoltà o Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gl'istituti scientifici;
4) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Università o Istituto;
5) approva i contratti o le convenzioni;
6) provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio, ed approva i prelevamenti dal fondo di riserva;
7) delibera sulle proposte relative al conferimento di incarichi d'insegnamento in rapporto alle condizioni del bilancio;
8) prende le deliberazioni relative allo stato giuridico ed economico del personale assistente, tecnico e subalterno;
9) provvede per il servizio di cassa;
10) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'Università o Istituto;
11) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;
12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali convenzioni.
In tutte le deliberazioni che importino una valutazione di indole tecnica, il Consiglio d'amministrazione, prima di decidere, deve sentire, sugli argomenti che interessino più di una Facoltà o Scuola, il parere del Senato accademico, e su quelli che interessino una sola Facoltà o Scuola, il Consiglio di queste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-15