RegolamentoCapo II

Art. 12

In vigore dal 1 ott 1924
Negli Istituti superiori si costituisce il Senato accademico ove essi siano formati di più Scuole, semprechè le lauree o i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il Senato è composto del Direttore dell'Istituto, che lo presiede, del Direttore ultimamente uscito di carica e dei Direttori delle Scuole, che costituiscono l'Istituto.
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Art. 12 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo