Regolamento›Capo II
Art. 12
In vigore dal 1 ott 1924
Negli Istituti superiori si costituisce il Senato accademico ove essi siano formati di più Scuole, semprechè le lauree o i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Il Senato è composto del Direttore dell'Istituto, che lo presiede, del Direttore ultimamente uscito di carica e dei Direttori delle Scuole, che costituiscono l'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-12