Regolamento›Capo II
Art. 7
In vigore dal 1 ott 1924
Fanno parte del Senato accademico, tra i membri di cui alla lettera c) dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, i Presidi o Direttori delle Facoltà o Scuole eventualmente costituite presso l'Università ai sensi dell' comma 4° del precitato decreto, semprechè le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Ove manchi il Rettore ultimamente uscito di carica, è chiamato a prenderne il posto nel Senato accademico chi, prima di lui, coprì l'ufficio di Rettore.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane di età.
Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.
Il Senato accademico:
1) esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole Facoltà o Scuole, e determina l'orario generale dell'Università;
2) rivede e coordina i manifesti di cui all';
3) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Ministro o il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
4) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
Storico versioni
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