RegolamentoCapo II

Art. 6

In vigore dal 1 ott 1924
Il Rettore: 1) rappresenta l'Università; 2) ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e sugli stabilimenti dell'Università; 3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università; 4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; 6) riferisce al Ministro, con relazione annuale, sul funzionamento dell'Università; 7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. In caso di assenza o impedimento il Rettore è sostituito, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, dal Preside più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. Nello Università composte di una sola Facoltà è sostituito dal professore stabile più anziano di grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-6

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Art. 6 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo