RegolamentoCapo II

Art. 9

In vigore dal 1 ott 1924
I Direttori degli Istituti superiori esercitano le stesse attribuzioni dei Rettori delle Università. I Rettori delle Università costituite di una sola Facoltà e i Direttori degli Istituti superiori costituiti di una sola Scuola esercitano rispettivamente anche le funzioni di Presidi delle Facoltà e Direttori delle Scuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-9

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