RegolamentoCapo II

Art. 13

In vigore dal 1 ott 1924
Le Autorità accademiche di cui agli articoli precedenti esercitano inoltre il potere disciplinare sugli studenti, ciascuna nell'ambito della propria competenza e secondo le forme che sono stabilite dallo statuto dell'Università o Istituto superiore, a norma dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.
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Art. 13 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo