Regolamento›Capo II
Art. 11
In vigore dal 1 ott 1924
Al Consiglio di Facoltà delle Università costituite di una sola Facoltà e al Consiglio della Scuola degli Istituti superiori costituiti di una sola Scuola sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle Università sono esercitate dal Senato accademico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-11