Art. 11
RegolamentoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 1 ott 1924
Al Consiglio di Facoltà delle Università costituite di una sola Facoltà e al Consiglio della Scuola degli Istituti superiori costituiti di una sola Scuola sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle Università sono esercitate dal Senato accademico.
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