Regolamento›Capo II
Art. 8
In vigore dal 1 ott 1924
I Presidi delle Facoltà e i Direttori delle Scuole che fanno parte dell'Università:
1) presiedono i Consigli di Facoltà o Scuola e li rappresentano;
2) notificano le deliberazioni delle Facoltà o Scuole al Rettore e i provvedimenti e le comunicazioni di questo alle Facoltà o Scuole;
3) vigilano sulla disciplina scolastica nelle Facoltà o Scuole e curano l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento o il funzionamento delle Facoltà o Scuole medesime;
4) al termine dell'anno accademico redigono e sottopongono alle Facoltà o Scuole una relazione indirizzata al Rettore sul funzionamento di esse durante l'anno, sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritengano opportuno segnalare.
In caso di assenza o impedimento, i Presidi e Direttori sono sostituiti dai professori stabili più anziani di grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-8