Regolamento
Art. 4
In vigore dal 1 ott 1924
Ogni Università e Istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene:
1) lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio della Università o Istituto; i regolamenti della «Cassa scolastica» e dell'«Opera»; il regolamento interno per lo spese ad economia;
2) le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento o il funzionamento dell'Università o Istituto e l'incremento degli studi;
3) l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative;
4) il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente o il bilancio preventivo dell'anno in corso;
5) l'indicazione delle varie autorità accademiche;
6) l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con l'indicazione della materia da ciascuno professata;
7) il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;
8) il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi;
9) l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico;
10) le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati o diplomati nell'anno precedente e degli studenti inscritti in ciascuna Facoltà e Scuola, con indicazione dell'anno di corso;
11) tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'Università o Istituto;
12) l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente;
13) tutte quelle altre notizie che il Senato accademico o il Consiglio della Scuola crederà utile inserire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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