Regolamento

Art. 4

In vigore dal 1 ott 1924
Ogni Università e Istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene: 1) lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio della Università o Istituto; i regolamenti della «Cassa scolastica» e dell'«Opera»; il regolamento interno per lo spese ad economia; 2) le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento o il funzionamento dell'Università o Istituto e l'incremento degli studi; 3) l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative; 4) il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente o il bilancio preventivo dell'anno in corso; 5) l'indicazione delle varie autorità accademiche; 6) l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con l'indicazione della materia da ciascuno professata; 7) il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti; 8) il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi; 9) l'elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico; 10) le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati o diplomati nell'anno precedente e degli studenti inscritti in ciascuna Facoltà e Scuola, con indicazione dell'anno di corso; 11) tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'Università o Istituto; 12) l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente; 13) tutte quelle altre notizie che il Senato accademico o il Consiglio della Scuola crederà utile inserire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo