Art. 13
RegolamentoCapo II

Art. 13

13 / 143
In vigore dal 1 ott 1924
Le Autorità accademiche di cui agli articoli precedenti esercitano inoltre il potere disciplinare sugli studenti, ciascuna nell'ambito della propria competenza e secondo le forme che sono stabilite dallo statuto dell'Università o Istituto superiore, a norma dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-13