Regolamento›Capo V
Art. 61
In vigore dal 1 ott 1924
Il libero docente ha verso gli studenti inscritti al suo corso gli stessi diritti dei professori ufficiali e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell'esercizio di essi.
Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la vigilanza delle competenti-autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-61