RegolamentoCapo V

Art. 61

In vigore dal 1 ott 1924
Il libero docente ha verso gli studenti inscritti al suo corso gli stessi diritti dei professori ufficiali e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell'esercizio di essi. Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la vigilanza delle competenti-autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 61 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo