RegolamentoCapo V

Art. 63

In vigore dal 1 ott 1924
Nello stabilire la tassa che gli studenti debbono corrispondere ai liberi docenti a norma dell' comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, il Consiglio della Facoltà o Scuola ed il Senato accademico devono tenere specialmente conto delle particolari condizioni ed esigenze dell'insegnamento nelle Facoltà o Scuole medesime in relazione alla materia che l'insegnante a titolo privato ha chiesto di svolgere. L'ammontare annuo della tassa non può essere inferiore a L. 5 nè superiore a L. 20 per ogni ora settimanale di lezione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al docente interessato che può presentare reclamo al Senato accademico o al Consiglio della Scuola circa la misura della tassa stabilita per il suo corso. È in facoltà del docente, col consenso della Facoltà o Scuola, di tenere il suo corso a titolo gratuito.
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