Regolamento›Capo V
Art. 62
In vigore dal 1 ott 1924
L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali delle Università e degli istituti dipendenti. Tuttavia il Rettore o Direttore, in casi particolari, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari. Anche in questo caso le autorità accademiche possono accedere ai corsi a titolo privato, i quali restano soggetti alla giurisdizione disciplinare di dette autorità.
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