RegolamentoCapo V

Art. 65

In vigore dal 1 ott 1924
All'inizio di ogni anno accademico, il Rettore dell'Università, udito il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola, ovvero il Direttore dell'Istituto superiore procede alla scelta dei due rappresentanti dei liberi docenti che sono chiamati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Facoltà o Scuola, a norma dell' comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e dell' comma 4° del presente regolamento.
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