RegolamentoCapo VI

Art. 70

In vigore dal 1 ott 1924
La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti e forma per ogni corso d'insegnamento, a titolo ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono inscritti. Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei propri inscritti e di farsene rilasciare copia.
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