RegolamentoCapo VI

Art. 73

In vigore dal 1 ott 1924
Lo studente può in qualunque anno di corso passare da una ad altra Facoltà o Scuola della stessa Università o Istituto sotto le condizioni che sono determinate dallo statuto di ogni Università o Istituto. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da altra Università o Istituto o da Istituto superiore di grado universitario non dipendente dal Ministero della P. I., valgono le norme di cui al precedente articolo. In ogni caso lo studente deve possedere il titolo prescritto per la inscrizione alla nuova Facoltà o Scuola, e la complessiva durata degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nella Facoltà o Scuola di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per la Facoltà o Scuola nella quale lo studente medesimo fa passaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-73

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