Regolamento›Capo VI
Art. 74
In vigore dal 1 ott 1924
Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, ove intendano giovarsi delle disposizioni di cui all' comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, debbono presentare al Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto:
a) domanda d'immatricolazione e d'inscrizione alla Facoltà o Scuola per l'anno di corso cui aspirano;
b) documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso Università o Istituti superiori esteri;
c) un esposto documentato contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;
d) qualsiasi altro titolo o documento che credano utile presentare nel loro interesse.
Gli stranieri e gl'italiani non regnicoli debbono inoltre comprovare tale loro condizione; gli italiani residenti all'estero fornire la documentata dimostrazione della necessità, per apprezzabili ragioni, della loro residenza all'estero.
Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui gli studenti possono essere inscritti si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso Università o Istituti superiori esteri, il disposto del comma ultimo dell'articolo precedente.
II Rettore o Direttore rende esecutiva con provvedimento definitivo la deliberazione del Senato accademico o del Consiglio della Scuola.
Con tale deliberazione si provvede anche alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica dell'interessato.
Nei casi di cui all' comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 valgono le disposizioni del presente articolo, salvo che gli interessati, con i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1° debbono presentare domanda diretta al conseguimento del fine cui aspirano, e il titolo accademico originale ottenuto presso Università o Istituti superiori esteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-74