RegolamentoCapo VI

Art. 72

In vigore dal 1 ott 1924
Lo studente può chiedere il congedo con domanda al Rettore o Direttore. Questi trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dell'interessato al Rettore o Direttore dell'Università o Istituto cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire. Il Rettore o Direttore dell'Università o dell'Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà o Scuola competente, e ne dà notizia all'interessato, che può esperimentare il ricorso ammesso dall' comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102. Chi ha fatto passaggio ad altra Università o Istituto non può far ritorno presso l'Università o Istituto di provenienza se non sia trascorso l'anno accademico durante il quale ha avuto luogo il trasferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 72 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo