Regolamento›Capo VI
Art. 76
In vigore dal 1 ott 1924
Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree o diplomi e aver presa regolare inscrizione a tutti i singoli corsi, non abbiano conseguito il titolo accademico al quale aspirano, non hanno ulteriori obblighi d'inscrizione ai corsi.
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