RegolamentoCapo VI

Art. 81

In vigore dal 1 ott 1924
Gli impiegati ed agenti i quali entro i locali e stabilimenti delle Università o Istituiti vengano meno all'obbedienza rispetto al Rettore o Direttore e ai superiori gerarchici o ai doveri indicati nell' ovvero, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, commettano abusi di qualsiasi natura a danno di studenti o altre persone, sono passibili di punizioni disciplinari adeguate alla mancanza e ai casi e alle circostanze in cui la mancanza stessa è stata commessa. Tali punizioni sono in ogni caso inflitte osservando le norme di carattere disciplinare stabilite per ciascuna categoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-81

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