RegolamentoCapo VI

Art. 82

In vigore dal 1 ott 1924
Gli esami presso le Università e gli Istituti sono: a) di profitto per gruppi di materie; b) di laurea o diploma. Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie sulle quali verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi cui lo studente è stato inscritto. La stessa norma vale per quanto concerne l'ordinamento degli esami di laurea e diploma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-82

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