Regolamento›Capo VI
Art. 87
In vigore dal 1 ott 1924
Tutti gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici.
Ogni membro delle commissioni esaminatrici dispone di 10 punti.
Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti; con pieni voti assoluti se consegue la totalità dei punti.
In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.
Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-87