RegolamentoCapo VI

Art. 90

In vigore dal 1 ott 1924
Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal Rettore o Direttore e dal capo della segreteria.
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Art. 90 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo