Regolamento›Capo VI
Art. 92
In vigore dal 1 ott 1924
Le tasse d'immatricolazione e d'inscrizione e le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea e diploma si pagano alla cassa dell'Università o Istituto. Le tasse di laurea e diploma si pagano con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città ove ha sede l'Università o Istituto.
Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale di inscrizione in quattro rate bimestrali anticipate: egli deve versare la seconda, terza e quarta rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due rate anticipate: la seconda deve essere versata non oltre la fine del mese di marzo.
La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico nel quale è pagata; la sopratassa per l'esame di laurea o diploma deve essere nuovamente pagata ogni qualvolta il candidato si ripresenti all'esame medesimo.
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