RegolamentoCapo VI

Art. 97

In vigore dal 1 ott 1924
Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla «Cassa scolastica» assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse, sopratasse e contributi o alla metà di esso. L'assegno è direttamente versato dalla «Cassa scolastica» alla cassa dell'Università o Istituto superiore; il pagamento della tassa di laurea o di diploma è fatto dalla stessa «Cassa scolastica» secondo le norme di cui all' comma 1°. Qualora lo studente, durante il corso dell'anno scolastico, si trasferisca ad altra Università o Istituto, conserva per l'anno medesimo l'assegno concessogli. La «Cassa scolastica» dell'Università o Istituto di provenienza provvede al versamento delle relative quote a favore dell'Università o Istituto, ove lo studente si è trasferito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-97

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