RegolamentoCapo VI

Art. 101

In vigore dal 1 ott 1924
I contributi di laboratorio, di cui all' comma 4° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, si pagano alla cassa dell'Università o Istituto nella misura e secondo le modalità che, per ciascun istituto, vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione a norma del comma sopracitato. La cassa universitaria mette a disposizione del direttore dell'istituto il fondo costituito dai relativi contributi riscossi. Il direttore dispone del fondo medesimo per acquisto di materiale di consumo e, in genere, per spese occorrenti per le esercitazioni e le ricerche degli studenti. Gli studenti che non sono in regola col pagamento dei prescritti contributi di laboratorio sono esclusi dalla frequenza agli istituti scientifici: in caso di persistenza in tale irregolarità, sono esclusi dagli esami di profitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-101

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Art. 101 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo