RegolamentoCapo VII

Art. 105

In vigore dal 1 ott 1924
I concorsi per l'ufficio di aiuto e di assistente sono banditi dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione; il bando dove essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I. almeno 30 giorni prima della scadenza del termine. Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di aiuto o di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico. L'esame può consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo la natura della materia che forma oggetto della cattedra o delle particolari esigenze del servizio di aiuto o assistente. Il Consiglio della Facoltà o Scuola, udito il professore ufficiale della materia, determina, caso per caso, le modalità dell'esame, che vengono indicate nel bando di concorso. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore o Direttore ed è composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti alla Facoltà o Scuola. Non possono far parte della commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino al quarto grado incluso. La commissione con motivata relazione propone tre idonei senza graduarli. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del professore ufficiale della materia, delibera la nomina di uno dei dichiarati idonei. I parenti od affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso non possono essere nominati aiuti o assistenti presso la cattedra stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-105

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo