RegolamentoCapo VIII

Art. 109

In vigore dal 1 ott 1924
Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti. Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite commissioni. La commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal Ministro fra i professori ufficiali delle Università o Istituti superiori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-109

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