Regolamento›Capo VIII
Art. 112
In vigore dal 1 ott 1924
Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-112