RegolamentoCapo IX

Art. 115

In vigore dal 1 ott 1924
La concessione di alloggio nei locali universitari al personale di vigilanza e custodia è fatta dal Rettore o Direttore previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere dato a titolo gratuito od oneroso, ed in questo ultimo caso stabilisce anche l'entità del canone annuo di affitto. Fra il personale di vigilanza si intendono compresi gli aiuti ed assistenti delle cliniche universitarie ed il personale di assistenza immediata delle cliniche stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-115

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