RegolamentoCapo IX

Art. 119

In vigore dal 1 ott 1924
Le Università e gli Istituti superiori nel conto delle loro attività debbono comprendere: 1) il reddito dei beni immobili e mobili; 2) il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 161 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e del R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656; 3) i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a qualsiasi titolo concessi; 4) il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e per esami di laurea e diploma; 5) il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di altra natura versati dagli studenti; 6) il provento dei diritti di segreteria; 7) il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle degenze nelle cliniche; 8) il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di pubblicazioni universitarie; 9) tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-119

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo