Regolamento›Capo IX
Art. 122
In vigore dal 1 ott 1924
Nel rendiconto consuntivo deve darsi la dimostrazione delle risultanze economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello delle spese effettive e dallo stato del patrimonio, con le variazioni sopravvenute nel corso dell'esercizio stesso.
Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.
Nella relazione suddetta sono indicate le modalità secondo le quali si sono effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione, i miglioramenti conseguiti o quelli che si intende introdurre nella gestione medesima.
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