Regolamento›Capo IX
Art. 125
In vigore dal 1 ott 1924
L'ufficio di economato di ogni Università ed Istituto superiore deve tenere:
1) il giornale di cassa;
2) il mastro dei debitori e creditori;
3) i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese;
4) i bollettari delle riscossioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-125