RegolamentoCapo IX

Art. 128

In vigore dal 1 ott 1924
Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio preventivo, che non possono in alcun caso essere oltrepassati. I pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal capo della segreteria. Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito, oltre, che del visto del Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore, anche della firma, per accettazione, di chi ha ordinato la spesa stessa. Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedenti lire mille se la fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di fiducia del Consiglio di amministrazione o del capo dell'ufficio del Genio civile. Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.
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Art. 128 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo