RegolamentoCapo IX

Art. 131

In vigore dal 1 ott 1924
Il Comitato tecnico per la erogazione del fondo di cui all' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 è composto di tre membri designati dal Consiglio superiore, che durano in ufficio un biennio e non possono essere confermati, e di un funzionario del Ministero. Il Comitato è convocato due volte all'anno. Esso dà parere sulle richieste di assegnazioni straordinarie presentate dai Rettori delle Università e dai Direttori degli Istituti superiori e può, di sua iniziativa, far proposte per la erogazione di somme in favore di determinati istituti o per fini generali di carattere scientifico.
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Art. 131 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo