Regolamento›Capo X
Art. 132
In vigore dal 1 ott 1924
Gli istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.
Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.
Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono approvate dal Consiglio d'amministrazione su proposta della Facoltà o Scuola competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto, con riserva di determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione.
I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa universitaria le somme riscosse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-132