Regolamento›Capo XI
Art. 137
In vigore dal 1 ott 1924
Agli attuali dottori aggregati possono conferirsi incarichi e supplenze.
Agli effetti dell' comma 2° essi costituiscono una propria categoria che segue quelle indicate nel comma citato.
I predetti dottori aggregati sono considerati liberi docenti agli effetti dell' comma primo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102.
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