RegolamentoCapo XI

Art. 140

In vigore dal 1 ott 1924
Il presidente del Consiglio di amministrazione di ogni Università o Istituto superiore procederà, sotto la personale sua responsabilità, all'accertamento di tutte le attività dell'amministrazione a lui affidata, qualunque ne sia l'ammontare o la provenienza, redigerà regolare verbale da lui sottoscritto e ne riferirà al Consiglio nella prima adunanza.
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