Regolamento›Capo XI
Art. 143
In vigore dal 1 ott 1924
Agli effetti di cui agli del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, i Rettori e Direttori procederanno all'accertamento dei locali comunque destinati a privata abitazione e faranno le opportune indagini circa il titolo in base al quale gli interessati li occupano.
Comunicheranno quindi all'Intendente di finanza, non oltre il mese di giugno 1924, tutte le informazioni relative alla natura ed ampiezza dei locali di cui al precedente comma e alla qualità delle persone che ne usufruiscono, indicando quelle cui è affidato incarico di vigilanza e custodia e allegando, per ogni altra persona, copia conforme del titolo che costituisce la regolare autorizzazione ad occupare i locali di cui trattasi.
Per ogni persona sarà anche fornito il certificato dello stato di famiglia, rilasciato dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Università o Istituto, affinché l'Intendente di finanza possa valutare se i locali adibiti a privata abitazione siano proporzionati alle esigenze della famiglia interessata.
L'Intendente dovrà inoltre determinare, per i locali anzidetti, il rispettivo canone di affitto, il quale dovrà essere adeguato al costo corrente degli alloggi nella città, o provvederà alla stipulazione dei relativi contratti di locazione.
Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Gentile.
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