Art. 2
In vigore dal 1 ott 1924
Le disposizioni dell'annesso regolamento riferentisi alle norme già in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102, avranno applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Tutte le altre disposizioni andranno in vigore dal 1 ottobre 1924.
In relazione alle decorrenze stabilite nel precedente comma cesseranno di avere effetto le norme del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 796, le successive modificazioni e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nell'annesso Regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Gentile.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 maggio 1924.
Atti del Governo. registro 224, foglio 100. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-rd-2