Regolamento›Capo XI
Art. 142
In vigore dal 1 ott 1924
Entro il 1° ottobre 1924 le Università e gli Istituti superiori procederanno all'accertamento della consistenza di tutti i beni mobili destinati sia ai servizi generali sia agli istituti scientifici, ed alla compilazione dei rispettivi inventari.
Detti inventari saranno inviati in duplice copia al Ministero della Pubblica Istruzione per il loro riscontro con le scritture inventariali dell'Amministrazione centrale. Una delle copio anzidette sarà restituita alla rispettiva Università o Istituto a tutti gli effetti della consegna del materiale stesso all'amministrazione universitaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-142