Regolamento›Capo XI
Art. 136
In vigore dal 1 ott 1924
I professori di ruolo che si troveranno in servizio alla data del 1° ottobre 1924 presso Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A o B, salvo i casi di trasferimento previsti dal R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, rimarranno titolari della materia già professata ove questa sia contemplata dallo statuto dell'Università o Istituto superiore.
In caso contrario saranno dichiarati titolari di altra materia, per decreto ministeriale su proposta delle competenti Facoltà o Scuole.
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