RegolamentoCapo X

Art. 133

In vigore dal 4 ago 1938
Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze sono destinate per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun Istituto, per spese relative al suo funzionamento e per compensi al personale. Il Consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme anzidette deve essere spesa a vantaggio dei rispettivi istituti e quale destinata per compensi al personale. Nella relazione allegata al rendiconto consuntivo dell'Università od Istituto superiore si deve fare speciale menzione della attività dei singoli Istituti relativa alle prestazioni a pagamento o alle degenze.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-133

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