RegolamentoCapo IX

Art. 129

In vigore dal 1 ott 1924
Per le formalità inerenti agli appalti ed ai contratti dell'amministrazione universitaria valgono le norme legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato. Un funzionario di carriera amministrativa appartenente alla segreteria dell'Università o Istituto superiore, è, con decreto del Rettore o Direttore, incaricato di redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria e di assistere, in tale sua qualità, alle relative gare. A tal fine in ogni Università o Istituto superiore è tenuto sotto la responsabilità del segretario delegato ai contratti un repertorio degli atti e contratti, in conformità della legge sul notariato e del relativo regolamento e delle leggi e regolamenti sul bollo e registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-129

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