RegolamentoCapo IX

Art. 124

In vigore dal 1 ott 1924
Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti dal presidente del Consiglio di amministrazione non oltre il mese di febbraio di ciascun anno. Ad esso debbono essere allegati la relazione, i conti delle gestioni speciali ed il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce. La Corte dei conti può richiedere in comunicazione i documenti giustificativi dell'entrata o della spesa. A tal fine, e per gli accertamenti di cui all' comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, tutti i documenti dell'entrata e della spesa della gestione universitaria ed i registri di amministrazione sono conservati ordinatamente in modo da poter essere in qualunque momento esibiti per revisione e controllo.
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