RegolamentoCapo IX

Art. 126

In vigore dal 1 ott 1924
Il servizio di cassa può essere affidato, su motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, all'economo o ad un solido istituto di credito della città. Se il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, a questo sono effettuati i pagamenti dei contributi dello Stato, di enti pubblici o di privati, per conto dell'amministrazione universitaria. L'economo può, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, riscuotere tasse, sopratasse, contributi di studenti, corrispettivi di prestazioni od altro, con l'obbligo di versare settimanalmente nella cassa dell'istituto di credito anzidetto le somme riscosse. Sia l'istituto di credito sia l'economo debbono mensilmente dar conto al presidente del Consiglio di amministrazione del movimento delle riscossioni e dei pagamenti e presentare la situazione di cassa. Gli interessi delle somme depositate vanno in ogni caso ad incremento delle entrate dell'amministrazione universitaria.
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Art. 126 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo